Uso in sicurezza DIISOCIANATI – Domande e risposte
Il 24/08/2023 e’ scattato l’obbligo di formazione per i lavoratori che utilizzano sostanze contenenti diisocianati in concentrazione superiore a 0,1% in peso.
La materia è molto complessa e necessita di informazioni e chiarimenti.
Ecco una serie di domande e risposte sugli obblighi formativi introdotti dal Reg. UE 2020/1149
Domanda | Risposta |
Come capisco se nel prodotto che utilizzo ci sono diisocianati e ho obbligo di formazione? | Guarda l’etichetta, se corretta e aggiornata trovi «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata»”. Altre indicazioni possono essere: diisocianati, TDI, MDI, HMDI e EUH204. Molto probabilmente le miscele poliuretaniche contengono diisocianati. |
Dove devo cercare nella scheda di sicurezza l’eventuale presenza di diisocianati? | Se la scheda di sicurezza è stata correttamente aggiornata, nella sezione 2.2 (elementi dell’etichetta). Potrebbe essere indicato anche alle sezioni 1 e/o 3. |
Chiunque utilizza diisocianati deve avere la formazione? | Si, Il Regolamento prevede che tutti gli utilizzatori professionali devono avere la formazione: dipendenti, preposti, datori di lavoro, soci, coadiuvanti e lavoratori autonomi |
È prevista una proroga della formazione prevista entro il 24 agosto 2023? | Nessuna proroga, la scadenza resta il 24/08/2023. Occorre comunque formarsi prima di utilizzare i prodotti contenenti diisocianati. |
Quale formazione è prevista per l’uso in sicurezza dei diisocianati? | La formazione sui diisocianati prevede tre livelli: generale, intermedio e avanzato in relazione alle attività effettivamente svolte dal lavoratore. (vedere tabella mansioni) |
Quanto durano i corsi dei tre livelli? | Non previsto direttamente dalla normativa ma si ritiene adeguata una durata di 2/3/4 ore rispettivamente |
Quali sono i criteri per capire il livello di formazione da effettuare (generale – intermedio – avanzata)? | Il livello è derivato dalle attività effettivamente svolte dal lavoratore. (vedere la tabella per mansioni) |
Ci sono sanzioni per l’uso dei diisocianati senza formazione? | Si. Si applica il Testo Unico sulla Sicurezza che prevede arresto o ammenda da 2.200 € a 4.400 circa. La materia è molto complessa ma la conseguenza più grave è l’eventuale malattia professionale del lavoratore con richiesta di indennizzo o rivalsa Inail. |
In cantiere chi può controllare la formazione di chi utilizza i diisocianati? | Sarà il coordinatore della sicurezza a verificare l’avvenuta formazione dei lavoratori. Compito anche degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato Lavoro, Carabinieri ….) |
Quanto sarà valida la formazione e quale aggiornamento? | Il Regolamento Europeo 2020/1149 dice che sarà quinquennale. Non specifica la durata dell’aggiornamento, ma indica i contenuti. |
La segretaria di una ditta che utilizza diisocianati è soggetta alla formazione? | Si, la formazione generale. La competenza permette di conoscere i prodotti acquistati e immagazzinati, sapere se gli stessi richiedono la formazione dei colleghi, conoscere e compilare la documentazione di sicurezza, conoscere le precauzioni in caso di accesso alle zone operative …. |
Il magazziniere che aiuta a caricare i prodotti sul camion del cliente, deve avere la formazione? | Si, i lavoratori che svolgono attività di immagazzinamento devono essere formati sugli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro e sulle precauzioni e azioni da intraprendere per proteggersi, in caso di emergenza dovuto, ad esempio, a spandimento, sversamento, rottura di contenitori. |
C’è relazione tra codici ATECO di un’azienda e i livelli della formazione sui diisocianati? | Non c’è alcuna relazione. La formazione sui diisocianati prevede tre livelli: generale, intermedio e avanzato in base alle attività effettivamente svolte dal lavoratore. |
La formazione sui diisocianati può essere considerata sostitutiva o un aggiornamento della formazione sicurezza lavoratori? | No, la formazione sui diisocianati è aggiuntiva e non sostituisce la formazione prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 |
Quali sono i requisiti del docente per poter svolgere il corso sull’utilizzo corretto dei diisocianati? | Il docente deve essere un formatore qualificato ai sensi del D.I. 6/3/2013, esperto in materia di salute e sicurezza del lavoro. |
Il fornitore di sostanze contenenti diisocianati deve verificare che l’acquirente del prodotto abbia fatto la formazione? | Il fornitore deve accertarsi che chi utilizzerà i diisocianati sia formato (ad esempio vedendo gli attestati). |
Se utilizzo prodotti applicati con pennello o a spruzzo, a quale livello di formazione devo far riferimento? | Vedere la tabella per mansioni |
Anche i preposti devono avere la formazione sull’uso in sicurezza dei diisocianati? | Si, a tutti i preposti a cui è stato affidato il compito di sovrintendere a tali attività devono avere la formazione obbligatoria. |
L’uso sporadico di prodotti contenenti diisocianati comporta l’obbligo di formazione? | Si, l’uso professionale dei prodotti contenenti diisocianati implica sempre la formazione dei lavoratori se il contenuto dei diisocianati supera l’0,1% in peso. |
I lavoratori che utilizzano prodotti finiti contenenti diisocianati, devono fare la formazione? | No, i prodotti finiti, sono del tutto sicuri. |
Nel DVR, deve essere aggiornata la sezione relativa al rischio chimico? | Il rischio chimico derivante dall’uso dei diisocianati doveva essere già valutato nel DVR ai sensi del D.Lgs. 81/08, secondo i criteri indicati nello stesso decreto. Se non fatto, va aggiornato. |
Si modifica la sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati? | Si, se il medico del lavoro non era stato informato precedentemente. |
Studiosicurezza – tel. 0173 35064