Sicurezza sul luogo di lavoro
31/05/2013 IN VIGORE OBBLIGO DI REDAZIONE DEL D.V.R. (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI) PER TUTTE LE ATTIVITA’ CON MENO DI 10 LAVORATORI
Dal 1 Giugno 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (dunque anche sotto le 10 unità), dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro. Per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 in caso di mancata o incompleta redazione del DVR.
Valutazione dei Rischi
I consulenti Studiosicurezza sono in grado di coadiuvare il datore di lavoro nella stesura del DVR (documento di valutazione dei rischi) e nell’identificazione delle principali misure di prevenzione e protezione da attuare. Nel documento di valutazione dei rischi vengono valutati i seguenti aspetti:
RISCHI PER LA SICUREZZA
- LUOGHI DI LAVORO (conformità normativa, cartellonistica di sicurezza, lavori in quota)
- EMERGENZE (Rischio incendio, Piano di gestione delle emergenze, piano di gestione del primo soccorso)
- MACCHINE IMPIANTI E ATTREZZATURE (valutazione rischio macchine e impianti e videoterminali)
- RISCHI ORGANIZZATIVI (lavoratrici in gravidanza, lavoro notturno, ecc)
RISCHI PER LA SALUTE
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E ERGONOMIA
- RUMORE
- VIBRAZIONI (mano braccio e corpo intero)
- CHIMICO BIOLOGICO E CANCEROGENO
Obblighi Datore di Lavoro – Misure generali di tutela (D.Lgs. 81/08, art. 15)
Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:
-valutazione dei rischi
-programmazione della prevenzione
-eliminazione e/o riduzione dei rischi
-l’organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici
-l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
-il controllo sanitario
-l’informazione e la formazione
-le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio
-l’uso di segnali di avvertimento
-la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti
Obblighi Datore di Lavoro – Delega di funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 16)
Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni :
-che risulti da atto scritto recante data certa;
-che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza;
-che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo;
-che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria.
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al dotore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Obblighi Datore di Lavoro – Obblighi non delegabili (D.Lgs. 81/08, art. 17)
Non sono delegabili:
-La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento;
-la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (D.Lgs. 81/08, art. 18)
Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
-nominare il medico competente;
-designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi;
-fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
-limitare l’accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento;
-richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;
-adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
-richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi;
-informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
-adempiere agli obblighi di informazione, formazione;
-astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
-consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi;
-elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti;
-comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
-consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50);
-munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;
-convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
-aggiornare le misure di prevenzione;
-comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
-vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.