L’accordo tra Stato e Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 istituisce una specifica abilitazione per gli utilizzatori dei mezzi meccanici (siano essi Titolari, soci, coadiuvanti familiari, dipendenti o lavoratori autonomi). Il cosiddetto «Patentino» richiesto in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08).
La patente di guida non basta per assolvere all’obbligo di conseguire lo specifico patentino, in quanto, mentre la patente di guida riguarda aspetti legati alla circolazione stradale, il patentino è una abilitazione professionale, con riferimento alle norme specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nel luogo di lavoro. Quindi: teoricamente sarà più facilmente richiesta durante un controllo sul rispetto delle norme sulla sicurezza aziendale o a causa di un infortunio (ASL – INAIL), che da un Vigile sulla strada.
Quando:
Con il decreto milleproroghe 2015 (L. 27.02.2015, GU n. 49 del 28.02.2015 – art. 8 comma 5 bis) il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole è stato prorogato al 31 dicembre 2015 (dal precedente termine del 22 marzo 2015).
Chiariamo i concetti:
il patentino è obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati, i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo). Inoltre va precisato che per «macchine agricole» si intendono tutte le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo 22 febbraio 2012 che hanno un utilizzo in ambito agricolo e forestale. Cioè una macchina da movimento terra (ad esempio un escavatore) utilizzato in campagna va intesa come macchina agricola, quindi chi la guida dovrà attenersi alle date previste per il settore agricolo.
Come si prende il patentino?
Bisogna frequentare un corso di formazione tecnico-pratico completo (8 ore per trattori gommati, 13 per gommati e cingolati) e sostenere una prova di verifica finale per ottenere l’attestato di abilitazione.
La scadenza più ravvicinata riguarda i lavoratori che per la prima volta, a partire dal 31 dicembre2015, utilizzeranno le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo e che non hanno formazione pregressa o esperienza documentata (neofiti). Queste figure sono obbligate a conseguire da subito (ossia prima del conferimento dell’incarico) il corso completo per l’ abilitazione professionale.
Per chi guida trattori e altre macchine agricole da almeno due anni (sempre al 31/12/15): rimane comunque l’obbligo di un corso di Aggiornamento. (Ferma la scadenza del 12 marzo 2017).
In sintesi:
• Chi ha già seguito in passato un corso o è in possesso di esperienza documentata (di almeno 24 mesi) alla data del 31/12/2015 dovrà frequentare il corso di aggiornamento entro il 12/03/2017.
• chi è stato assunto prima del 31\12\2015 ed è già incaricato dell’uso delle macchine, anche se non provvisto di esperienza documentata, dovrà frequentare il corso completo entro il 12/03/2017 per adempiere a quanto previsto dalle nuove regole,
• chi sarà assunto (dopo il 31/12/2015) deve possedere il patentino prima di utilizzare il trattore.
buona sera io sono un lavoratore dipendente turnista e nel tempo libero coltivo un po di terra e d’inverno taglio la legna, ho aperto la partita iva per poter volturare il vecchio trattore di mio padre a mio nome. La mia domanda è: devo fare il corso per trattoristi? Grazie
La legge non è chiara in proposito ma propendiamo per l’obbligo del “patentino”. Se la partita iva Agricola è aperta da almeno due anni può dimostrare l’esperienza acquisita e frequentare il solo corso di aggiornamento di 4 ore.