La Suprema Corte si pronuncia, con la sentenza in esame, sulla individuazione del corretto ambito applicativo della nuova disciplina in materia di cantieri temporanei e mobili dettata dal nuovo T.U.S., precisando, in particolare, il campo di applicazione dell’art. 158 del D. Lgs. n. 81/2008, norma che – com’è noto – prevede le sanzioni per i coordinatori, nella versione sostituita dall’articolo 87 del d.lgs. n. 106 del 2009.
La disposizione in esame, in particolare, prevede sanzioni non solo soltanto per il coordinatore per la progettazione, ma anche per il coordinatore per l’esecuzione, secondo gli obblighi indicati dall’art. 91 e dall’art. 92 T.U.S.
Orbene, con particolare riferimento al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il comma 1, lett. a) dell’art. 92 (come modificato dall’articolo 61, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009), prevede sia obbligo dello stesso quello di verificare “con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”.
Tra i compiti del CSE, quindi, rientra quello di verificare la disposizioni contenute nel piano di sicurezza. Il quesito, nel caso in esame era però il seguente: l’art. 158 T.U.S., sanziona solo l’omessa redazione del piano di sicurezza o anche l’irregolarità di quest’ultimo avuto riguardo, cioè, ai contenuti di un piano esistente in quanto redatto ?
La soluzione fornita dalla Suprema Corte è nel senso di ritenere sanzionabile anche l’irregolare redazione del piano. Il caso La vicenda processuale vedeva imputato un coordinatore per l’esecuzione dei lavori per i reati di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 (articolo 91, comma 1 e articolo 92, comma 1, lettera a), perché il piano di sicurezza non era stato redatto conformemente a quanto indicato nell’allegato 15 stesso decreto, in quanto non era stata specificata la fase di lavoro che si stava eseguendo in cantiere e non erano indicati la stima dei costi per la sicurezza e dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e, inoltre, perché non aveva verificato l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni, seppur generiche e generali, contenute nel PSC e relative al rischio di caduta lavoratori e cose.
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