Dall’11/01/2014 sono scaduti i termini per l’aggiornamento per Datori di Lavoro che svolgono direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della propria ditta.
La scadenza riguarda i Datori di Lavoro, nominati prima del 31/12/1996 o esonerati dalla frequenza a corsi, in base all’art. 95 dell.ex D.Lgs. 626/94.
I datori di lavoro RSPP erano tenuti, secondo l’art. 34 del D.Lgs. 81/08, a frequentare i corsi di aggiornamento previsti nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Ne consegue, per analogia, come riportato nelle Linee interpretative del 25 luglio 2012 relative agli accordi sulla formazione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2012, che i suddetti Datori di Lavoro non adempienti l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perdano la propria “operatività”. Cioè di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante.
I Datori di Lavoro RSPP in carenza dell’aggiornamento previsto – decadono quindi dalla funzione di RSPP, e possono anche venire sanzionati per mancata nomina dell’RSPP.
Segnaliamo che le sanzioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, previste per la mancanza di una formazione adeguata il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro.