Il Ministro del Lavoro ha firmato il cosiddetto “decreto palchi”, che attua l’art. 88, comma 2-bis, del Testo Unico della sicurezza introdotto dal D.L. 69/2013 (decreto “del fare”), definendo quando e con quali specifiche modalità è necessario applicare le norme del Testo Unico concernenti la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili negli spettacoli e nelle fiere.
Per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, le nuove disposizioni si applicano, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee*, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici.
Queste le particolari esigenze dello specifico settore:
“a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti”.
* Si intendono per opere temporanee le opere di notevole importanza e complessità in rapporto o alle loro geometrie, per forme e dimensioni, o ai sovraccarichi o alle caratteristiche del sito di installazione e per le quali è richiesta una specifica progettazione strutturale.
Il testo precisa che, per quanto riguarda gli spettacoli, le disposizioni sui cantieri mobili e temporanei si applicano alle attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee e all’allestimento e disallestimento degli impianti.
L’idoneità delle imprese deve essere verificata dal committente o dal responsabile dei lavori. Va inoltre redatto il piano di sicurezza e coordinamento, che deve essere messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza prima dell’inizio dei lavori. I lavoratori che si occupano delle opere temporanee devono inoltre essere formati sul montaggio e smontaggio dei ponteggi.
Per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, il decreto stabilisce che le norme sui cantieri mobili e temporanei si applicano alle attività di approntamento e smantellamento degli allestimenti.
Il committente o il responsabile dei lavori deve prendere tutte le informazioni sugli spazi in cui realizzare lo stand e verificare l’idoneità di imprese e lavoratori. Il piano di sicurezza e coordinamento deve essere messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza prima dell’inizio dei lavori.