Corsi addetti Antincendio – Domande frequenti
Chi è obbligato?
Ogni azienda deve annoverare obbligatoriamente in organico addetti antincendio. Una, o più, persone adeguatamente formate da corso antincendio che avranno il compito di prevenire gli incendi, monitorare le misure di emergenza, e reagire nella nascita improvvisa di un focolaio.
Il Datore di lavoro può essere addetto all’antincendio?
Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente il compito di addetto all’antincendio, previo specifico corso di formazione, nelle aziende fino a cinque lavoratori. Mai in aziende con più di 5 lavoratori.
Le ditte a carattere familiare sono obbligate ad avere gli addetti all’antincendio?
No, per le aziende familiari la formazione è facoltativa.
Quanti addetti è necessario formare?
La risposta, purtroppo, non è univoca. I parametri che concorrono alla definizione del numero sufficiente di addetti da individuare e da formare sono numerosi e devono essere oggetto di attenta valutazione.
E proprio per questo motivo non vi è una legge, un articolo, un comma ecc. specifico che si propone di quantificare gli addetti che devono essere presenti: il numero dipende esclusivamente da parametri e variabili che è necessario considerare per una corretta individuazione.
I parametri per la scelta
E’ necessario che si tenga presente:
• classificazione del rischio incendio (alto, medio, basso) dell’attività (la classificazione cambia in funzione della tipologia di attività svolta, di materiali utilizzati, di materiali stoccati): tale classificazione è riportata in genere nel Documento Valutazione del Rischio Incendio;
• numero di occupanti nell’edificio (lavoratori e terze persone, es. negozio);
• distribuzione planimetrica dell’edificio;
• numero di piani, reparti dell’attività (es. ufficio, laboratorio, magazzino ecc.)
• numero di uscite di emergenza;
• presenza di portatori di handicap (motori, visivi, uditivi, ecc.)
Principio Fondamentale e Giusta Proporzione
Considerate le variabili è necessario tenere conto di un principio fondamentale: gli addetti incaricati (salvi in casi eccezionali) devono “partire” da un numero minino di 2 persone.
Ma perché n. 2 addetti antincendio?
Il motivo è semplice: in caso di ferie, malattia, assenza di un addetto all’emergenza, essendo state incaricate n. 2 persone, l’edificio/attività non rimane priva di personale formato.
Naturalmente, perché questo principio abbia valenza, il numero di persone formate deve essere proporzionato al numero totale di addetti.
In generale (ed in maniera non esaustiva, visti tutti i parametri da considerare) è possibile stilare la seguente proporzione di riferimento:
– n. 2 Addetti Antincendio ogni 10 lavoratori (che occupano lo stesso locale)
Alcuni esempi
Al fine della comprensione è necessario però non parlare solo di teoria, ma riportare alcune casistiche:
– Officina con n. 10 addetti, con solo reparto laboratorio: è possibile applicare la proporzione sopracitata (n. 2 addetti Antincendio) in quanto tutti i lavoratori sono presenti nello stesso locale;
– Ditta con n. 10 addetti, di cui n. 5 in laboratorio e n. 5 all’interno di uffici (porte di ingresso/uscita non in comune): in questo caso è necessario che, sia all’interno degli uffici, sia all’interno del laboratorio, vi siano n. 2 addetti Antincendio avendo così un totale di n. 4 persone incaricate all’emergenza (n. 2 per ciascun reparto);
– Impresa (edili ed impianti) operante soprattutto nei cantieri: in questo caso, lavorando prevalentemente all’interno di cantieri edili ed avendo quindi la necessità di formare continuamente squadre di lavoro tra i vari dipendenti (per occupare i vari cantieri), sono necessari almeno n. 1 addetto Antincendio per ogni squadra di lavoro (composta da ca. 2 – 3 persone). Conviene, per le aziende con questa tipologia di attività, di formare tutti gli addetti come Addetti Antincendio, in modo da poter formare qualsiasi squadra di lavoro.
– Ufficio con n. 2 addetti: in questo caso, visto lo scarso numero di lavoratori, è possibile la formazione di solo n. 1 addetto AI e APS; è consigliabili comunque avere sempre n. 2 addetti (per i motivi sopra citati)
Durata, validità e costi dei corsi
I corsi base completi hanno la durata di:
Rischio basso (4 ore)
Rischio medio (8 ore)
Validità 3 anni – indicazioni del dipartimento dei Vigili del Fuoco (Circolare del 23 Febbraio 2011)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Entro l’inizio corso. Sconti per iscrizioni multiple.
Rischio Basso € 80,00 + (Contr. 5% + iva 22%)
Rischio Medio € 120,00 + (Contr. 5% + iva 22%)
Sono validi i corsi per Antincendio già fatti?
Si sono riconosciuti i corsi effettuati. Deve essere frequentato corso di Aggiornamento ogni 3 anni.
Durata, validità e costi dei corsi di Aggiornamento
Rischio basso (2 ore)
Rischio medio (5 ore)
Validità 3 anni – indicazioni del dipartimento dei Vigili del Fuoco (Circolare del 23 Febbraio 2011)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE corso di aggiornamento: Entro l’inizio corso. Sconti per iscrizioni multiple.
Rischio Basso € 40,00 + (Contr. 5% + iva 22%)
Rischio Medio € 80,00 + (Contr. 5% + iva 22%)
Quali sanzioni si rischiano senza addetti all’Antincendio adeguatamente formati?
Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (art. 55 comma 5, lettera c, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Dove si svolgeranno i corsi?
Teoria e Pratica: Canale (CN) – C/o Mercato Ortofrutticolo – C.so Alba, 79
Teoria: Alba (CN), Via Rattazzi, 4 – c/o SpazioStudio
Per Informazioni, preadesioni e iscrizioni (cliccare qui)
Studiosicurezza Alba 0173/35064 333/8207675 formazione@studiosicurezza.com
Mercato Ortofrutticolo del Roero 0173/970115