SUVA, l’ente previdenziale svizzero, ha pubblicato un opuscolo rivolto ai datori di lavoro e lavoratori che operano in attività non soggette a rischi particolari, quali le amministrazioni pubbliche, le banche, le assicurazioni e altre aziende che impiegano solo personale d’ufficio e gli studi professionali.
L’opuscolo mostra dove si celano i pericoli d’infortunio e i rischi per la salute e spiega come affrontarli.
Il documento,utile sia ai datori di lavoro per garantire condizioni ottimali ai propri luoghi di lavoro che ai consulenti e ai lavoratori stessi per operare in maniera sicura; risulta, inoltre, interessante anche per i professionisti e le imprese che operano in luoghi di lavoro a basso rischio.
Il lettore viene guidato passo dopo passo attraverso l’individuazione dei pericoli per ottimizzare le condizioni di lavoro.
Archivio Categoria: Sicurezza lavoro
dal 15 agosto l’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile per i Professionisti
Obbligo per i professionisti di dotarsi di una polizza professionale che copra dagli errori personalmente commessi nell’esercizio della professione: gli adempimenti per chi è chiamato a conformarsi e gli esclusi dalla nuova disciplina
Entra in vigore il 15 agosto 2013 l’obbligo di stipulare una assicurazione RC per i professionisti italiani: per gli ingegneri, i commercialisti, i consulenti del lavoro, i periti industriali, i biologi etc. La polizza professionale è prevista dalla Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012): “il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.
Polizza RC professionale
La polizza RC tutela i clienti, coprendo gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai danni colposamente e personalmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Non sono invece coperte le eventuali sanzioni dirette comminate al professionista.
Obbligatorio, inoltre, per i professionisti informare i propri clienti al momento dell’incarico sugli estremi delle polizze e sui relativi massimali. Questi ultimi, così come copertura dei rischi, scoperti, franchigie e così via vengono scelti dal professionista in sede contrattuale.
Professionisti esclusi dall’obbligo
Gli unici esclusi dall’obbligo sono gli iscritti all’Ordine degli avvocati, che devono invece far riferimento alla Riforma forense, ed i medici. Per gli esercenti le professioni sanitarie, comunque, l’obbligo è stato prorogato dal Decreto Fare al 13 agosto 2014.
Per quanto riguarda invece gli ingegneri è necessario distinguere tra chi esercita effettivamente la professione e chi no, come chiarito da una recente circolare del Centro Studi del CNI. Più in particolare l’obbligo di assicurazione RC professionale per gli iscritti all’Ordine degli ingegneri scatta qualora questi mostrino di esercitare in modo effettivo l’attività libero-professionale. Ne consegue che non sono obbligati a stipulare una polizza RC professionale gli ingegneri non iscritti all’Albo e quelli iscritti ma che non esercitano concretamente la professione, ad esempio i dipendenti di aziende private che non firmano i progetti o gli ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione che esercitano la professione in esclusiva per il proprio Ente.
INFORTUNI SUL LAVORO: Relazione Annuale 2012 dell’INAIL
L’Inail, con cadenza annuale, mette in evidenza un primo calo di denunce di infortuni, in parte anche frutto del calo dell’occupazione, pari a circa il 9% in meno rispetto al precedente anno e al 23% in meno rispetto al 2008. “La distinzione rispetto alla localizzazione dell’infortunio è rilevante – recita la relazione – per meglio giudicare e calibrare le politiche di prevenzione.”
Le denunce di infortunio mortale sono state 1296 di cui 790 infortuni accertati sul lavoro con una riduzione di 6 punti percentuale rispetto al 2011 e 27 punti percentuale rispetto al 2008. Dodici milioni sono le giornate di inabilità causate dagli infortuni.
Sul fronte delle malattie professionali, invece, il trend pare confermare un leggero calo. Circa 47500 di cui solo il 37% ha visto riconosciuta la causa professionale (1000 in meno rispetto al 2011).
“È importante notare – precisa la relazione – che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 36 mila e 300.”
VERIFICHE PERIODICHE: La circolare del Ministero
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare numero 31 del 18 luglio 2013, che ha come oggetto il decreto ministeriale 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti deputati a tali verifiche, ha fornito maggiori indicazioni circa l’obbligo di trasmissione trimestrale del registro informatizzato delle verifiche periodiche effettuate.
In particolare stabilisce che i soggetti abilitati trasmettano trimestralmente con scadenza 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio, il registro attraverso il portale dei soggetti abilitati predisposto dall’INAIL, “sia per la prima che per le successive verifiche da questi effettuate nei trimestri di riferimento.”
Dal canto suo l’INAIL provvederà a garantire a ciascuna ASL/ARPA “l’accesso in tempo reale e comunque entro 15 giorni dalle richiamate scadenze trimestrali a tutte le informazioni relative alle verifiche periodiche successive trasmesse sia dai Soggetti abilitati che dalle ASL/ARPA e inserite in banca dati.”
Appendice Normativa al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008): aggiornata a Maggio 2013
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15 maggio 2008 (D. Lgs. 81/2008), nel corso del tempo ha subito diverse modifiche ed integrazioni.
Ecco l’ampia Appendice Normativa aggiornata a maggio 2013 pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008): Nuova versione con commenti e note aggiornata a Maggio 2013
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15 maggio 2008 (D. Lgs. 81/2008), nel corso del tempo ha subito diverse modifiche ed integrazioni.
Ecco la versione aggiornata a maggio 2013 pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il testo, corredato da allegati, note e commenti e da un’ampia appendice normativa (vedere altro nostro articolo in merito), è coordinato con le più recenti disposizioni integrative e correttive:
• Decreto Interministeriale 4 marzo 2013: criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
• Decreto Interministeriale 6 marzo 2013: criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
• Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013: D.M. 11 aprile 2011 – chiarimenti;
• Circolare n.12/2013 del 11/03/2013: accordo 22 febbraio 2012 in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – chiarimenti.
• Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013: semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo;
• Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 32 che modifica l’art. 6 comma 8;
• Interpelli dal n. 1 al 7 del 2013;
• sostituzione del Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012 con il Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013 dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
2013 03 05 Verifica periodica attrezzature: chiarimenti su modalità, procedure e tariffe
A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n.9 del 5 marzo 2013 che fornisce indicazioni in merito all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011, a riguardo delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature (Allegato VII del D. Lgs. 81/2008), nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti verificatori
Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008): Nuova versione con commenti e note aggiornata a novembre 2012
Il Testo Unico sulla Sicurezza ha subito varie modifiche ed integrazioni nel corso del tempo, attraverso correttivi (v. Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106) e successivi ulteriori decreti.
Tra gli ultimi aggiornamenti, ricordiamo:
- Legge 12 Luglio 2012, n. 101, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, di conversione del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57;
- Decreto Interministeriale del 6 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 18 settembre 2012;
- Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012, come da errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012.
In allegato proponiamo il testo coordinato con le ultime modifiche, con note e commenti, realizzato dal Ministero del Lavoro, aggiornato a novembre 2012.
Nota dell’ANCE su Formazione e Sicurezza sui luoghi di lavoro
il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro fornisca a ciascun lavoratore un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza; i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza tra Stato, Regioni e Province autonome.
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
A completamento del recente Accordo, L’ANCE ha fornito utili indicazioni per chi svolge attività di formazione in materia di salute e sicurezza, di prevenzione e protezione (lavoratori, dirigenti, datori di lavoro).
Scopo della pubblicazione dell’ANCE è “fare chiarezza” su un tema fondamentale come quello della formazione dei lavoratori autonomi aiutando le figure preposte nell’organizzazione, nella realizzazione e nella verifica di attività formative previste dalla norma.
Il documento contiene indicazioni su:
Efficacia degli accordi
Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione
Formazione in modalità e-learning
Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
Aggiornamento della formazione
La formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Decorrenza dell’aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 81/2008
vedere il testo della Nota
Verifiche periodiche attrezzature, circolare ministeriale n.23
Ancora il 13 agosto la stessa Direzione generale delle relazioni industriali ha emesso una seconda circolare la “23″, contenente dieci chiarimenti in merito agli obblighi riguardanti le verifiche periodiche
ROMA – La Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del ministero del Lavoro ha diramato il 13 agosto 2012 la circolare n.23 con la quale risponde ai numerosi quesiti ricevuti in merito all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″.
Sono dieci le questioni sulle quali interviene dando indicazioni su obblighi, procedure burocratiche e modalità di raccordo alla disciplina vigente.
Per quanto riguarda la procedura burocratica al primo punto la Direzione esplicita la possibilità per uno stesso datore di lavoro di fare unica richiesta cumulativa di verifica periodica di attrezzature con date di scadenza di verifica diverse. Importante in questo caso è indicare per ogni attrezzatura la reale data di scadenza.
Al secondo punto la direzione interviene per chiarire che “Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come “servizi di natura intellettuale”, e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell’articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo”. Non è quindi necessario per il datore di lavoro dover produrre un DVR per valutare i rischi correlati all’attività di verifica attrezzature.
Sempre in materia di procedura burocratica al punto tre si chiarisce che , in caso di attrezzature noleggiate o concesse in uso, la richiesta di verifica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso.
Le circolare interviene poi per chiarire alcuni casi di attrezzature escluse dall’obbligo di verifica.
Le disposizioni del D.M. 11.04.2011, non si applicano alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, per esempio quelle condominiali e ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico.
Le cosiddette “americane”, sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., e non rientrano nelle tipologie elencate nell’Allegato VII del succitato decreto.
I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della norma UNI ISO 4306-1.
I carrelli commissionatori, che sono quelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature, non rientrano tra le attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. poiché non si configurano, come ponti mobili sviluppabili.
La circolare chiarisce infine gli obblighi di lavoro nel caso di attrezzature soggette a periodi di inattività e in merito allo spostamento delle attrezzature di lavoro, chiarendo che la periodicità non è interrotta da periodi di inattività e che quindi le attrezzature, anche se ferme, se scaduti i termini, devono obbligatoriamente essere sottoposte a verifica prima del loro riutilizzo.
Lo spostamento delle attrezzature di cui è stata richiesta verifica deve essere comunicato dal datore di lavoro al “soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura”.
In merito in ultimo al raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro la circolare prevede due diverse casistiche e definisce le relative procedure di applicazione. La procedura si differenzia nel caso in cui le attrezzature di lavoro, elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., siano state fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, o che siano state fabbricate “in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE.”
visualizza il testo della Circolare
Elenco delle attrezzature soggette a verifica