Le macchine, quali motocoltivatori e moto-zappatrici, al fine di limitare gli infortuni nel settore agricolo o forestale, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza e prevenzione previsti dall’Allegato V del D.Lgs. 81/08.
l’Inail ha redatto un utile documento per datori di lavoro, lavoratori autonomi, venditori, noleggiatori, concedenti in uso, organi di controllo, contenente precise indicazioni tecnico-costruttive per un uso corretto e sicuro dei mezzi durante l’esecuzione dei lavori.
Il documento fornisce le dovute informazioni tecniche per l’adeguamento delle macchine costruite prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore della cosiddetta Direttiva macchine.
Archivio Categoria: Sicurezza lavoro
Lavoro stagionale in Agricoltura – Semplificazioni per i lavoratori del settore agricolo
Essendo di interesse in questi tempi riprendiamo ed analizziamo il Decreto interministeriale riguardante la “Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo” pubblicato il 27 marzo 2013.
Il decreto stabilisce semplificazioni per gli adempimenti, con attenzione alle specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo.
Le semplificazioni riguardano (art. 1) le aziende che impiegano i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Il decreto si applica anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e s.s. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria il decreto prevede che per i soggeti indicati dal comma 1, articolo 1, gli adempimenti “si considerano assolti su scelta dal datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente o dal dipartimenti di prevenzione della ASL”.
Tale visita medica ha validità biennale, e consente al lavoratore di prestare la propria attività stagionale nel limite delle 50 giornate l’anno, anche in altre imprese agricole.
Ancora. “Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate al favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici”.
In questo caso “il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. Il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati”.
Per quanto riguarda (Art.3) la formazione e l’informazione gli adempimenti previsti per i lavoratori indicati dal decreto vengono considerati “assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.
Ai lavoratori provenienti da altri Paesi devono essere garantiti documenti formativi scritti nella propria lingua.
INAIL: Schede di controllo per Apparecchi di sollevamento materiali
Pubblicate dall’INAIL nuove guide sulla sicurezza, contenenti i piani di controllo e gestione delle apparecchiature per la movimentazione di carichi, allo scopo di fornire strumenti utili per definire le linee di indirizzo per i datori di lavoro per l’effettuazione di quanto previsto dall’art. 71 comma 8) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sugli apparecchi fisse, mobili e trasferibili.
I documenti realizzati con rappresentanti di Aisem, Ance, Anfia, Anima, Confindustria, Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e UCoMESA, definiscono gli interventi di controllo da condurre su dette attrezzature già in uso e sui relativi accessori di sollevamento, ove non siano disponibili le istruzioni del fabbricante.
Vengono individuati, per ciascuna tipologia di attrezzatura, gli elementi da sottoporre a controllo, le principali figure coinvolte in tali attività, un dettaglio degli interventi da eseguire con le relative periodicità.
Sono previste anche due appendici, come strumenti pratici di supporto: le check-list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza richiesta e un fac-simile di registro di controllo.
Apparecchi Fissi – Guida
Apparecchi Fissi – check-list
Apparecchi Trasferibili – Guida
Apparecchi Trasferibili – check-list
Apparecchi Mobili – Guida
Apparecchi Mobili – check-list
Decreto Palchi: Norme di sicurezza per Fiere e spettacoli
Il Ministro del Lavoro ha firmato il cosiddetto “decreto palchi”, che attua l’art. 88, comma 2-bis, del Testo Unico della sicurezza introdotto dal D.L. 69/2013 (decreto “del fare”), definendo quando e con quali specifiche modalità è necessario applicare le norme del Testo Unico concernenti la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili negli spettacoli e nelle fiere.
Per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, le nuove disposizioni si applicano, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee*, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici.
Queste le particolari esigenze dello specifico settore:
“a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti”.
* Si intendono per opere temporanee le opere di notevole importanza e complessità in rapporto o alle loro geometrie, per forme e dimensioni, o ai sovraccarichi o alle caratteristiche del sito di installazione e per le quali è richiesta una specifica progettazione strutturale.
Il testo precisa che, per quanto riguarda gli spettacoli, le disposizioni sui cantieri mobili e temporanei si applicano alle attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee e all’allestimento e disallestimento degli impianti.
L’idoneità delle imprese deve essere verificata dal committente o dal responsabile dei lavori. Va inoltre redatto il piano di sicurezza e coordinamento, che deve essere messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza prima dell’inizio dei lavori. I lavoratori che si occupano delle opere temporanee devono inoltre essere formati sul montaggio e smontaggio dei ponteggi.
Per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, il decreto stabilisce che le norme sui cantieri mobili e temporanei si applicano alle attività di approntamento e smantellamento degli allestimenti.
Il committente o il responsabile dei lavori deve prendere tutte le informazioni sugli spazi in cui realizzare lo stand e verificare l’idoneità di imprese e lavoratori. Il piano di sicurezza e coordinamento deve essere messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza prima dell’inizio dei lavori.
Ancora pochi giorni per i contributi alle aziende da parte della Camera di Commercio di Cuneo
La Camera di commercio di Cuneo intende incentivare le imprese cuneesi (di qualsiasi dimensione con sede o unità produttiva in Provincia di Cuneo) concedendo contributi a consuntivo per:
a. adeguamento al D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza;
b. certificazioni di prodotto o di processo;
c. ambiente;
d. certificazioni SOA.
Le spese devono essere fatturate e pagate nel periodo compreso tra il 01/10/2013 (01/04/2014 per la SOA) e l’8/09/2014.
Il Bando prevede un contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili, con un importo massimo di 2.000 € per ogni impresa.
Le domande devono essere presentate telematicamente dal 01/03/2014 al 19/09/2014.
Andare all’indirizzo sotto per caricare la pagina che vi illustra le modalità
http://www.cn.camcom.gov.it/contributi/multisettore
a questo indirizzo troverete varie informazioni sulle modalità di gestione della pratica, (a metà pagina è presente il residuo disponibile dello stanziamento) ad oggi € 579.902,88
http://www.cn.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=1317
Incentivi INAIL 2014 – Stanziate nuove risorse per Edilizia e Agricoltura
Pubblicato dall’INAIL sulla Gazzetta Ufficiale (n.165 del 18-7-2014) il bando per la richiesta dei finanziamenti per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica.
Lo stanziamento, che rientra tra le misure assunte in attuazione dell’art. 11 del D.Lgs 81/08 e smi, interessa le aziende dei settori edile, agricolo e dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, tre comparti dove è particolarmente alto il rischio infortunistico. Previsti contributi minimi di mille euro per il sostegno di interventi anche di modesta entità
Particolare attenzione è stata rivolta, infatti, ai rischi connessi all’uso dei trattori agricoli o forestali nel settore agricolo, alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall’alto nei cantieri temporanei e mobili nel settore dell’edilizia e all’esposizione a rumore e/o a polveri e alla movimentazione manuale dei carichi nel settore di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.
L’importo a disposizione dall’Inail è di 30 milioni di euro a favore delle piccole e micro imprese per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchinari e attrezzature finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo – in conto capitale – è erogato fino a una misura massima corrispondente al 65% dei costi sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto. Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa non potrà superare l’importo di 50mila euro, quello minimo ammissibile è pari a mille euro, dal momento che – soprattutto nel settore agricolo – le tipologie di interventi possono comportare spesso anche spese di modesta entità.
La domanda per l’accesso ai finanziamenti deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta elettronica certificata, come specificato nei Bandi regionali/provinciali. A partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18 del 3 dicembre 2014 le imprese registrate negli archivi Inail avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro la compilazione della domanda, con le modalità indicate nel Bando.
A disposizione il Contact center e un numero per chi chiama da cellulare (numero verde 803.164, gratuito da rete fissa), mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).
Sicurezza sul lavoro, campagna informativa TGR Rai
Dal 16 giugno, per cinque giorni, tutte le redazioni regionali della RAI avvieranno una campagna di sensibilizzazione in materia di sicurezza affrontandolo nei suoi vari aspetti e con le peculiarità dei territori. Amianto, cantieri, controlli, aziende virtuose, cultura della prevenzione, formazione, scuole e università, lo stress lavoro correlato, buone prassi.
Come sono andati a finire certi fatti di cronaca? La giustizia ha fatto il suo corso? Chi doveva ha ricevuto gli indennizzi? Come è cambiata la vita di chi ha subito un incidente grave, com’è cambiata la vita dei propri familiari? Dalle teche regionali emergeranno storie dimenticate e, nei tg, giornali radio, rubriche e Web, ci sarà spazio anche per indicazioni, informazioni di servizio e consigli degli esperti.
In allegato, oltre al comunicato RAI e al video campagna informativa, troverete il primo intervento del 16 giugno andato in onda sul TGR Piemonte “Obbiettivo Sicurezza”.
Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e Appendice Normativa: Nuova edizione con commenti e note aggiornate a Maggio 2014
Disponibile il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.
Tra le novità (che si possono leggere nella terza pagina del documento) possiamo evidenziare quelle più rilevanti quali ad esempio:
– correzione degli importi di alcune sanzioni
– inserito il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 – “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
– inserita la Circolare n. 45/2013, gli interpelli 16, 17 e 18 del 2013, e la lettera circolare del 27/12/2013;
– inserito il Titolo X-BIS ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”, (GU n.57 del 10/03/2014).
– inseriti gli interpelli dal n. 1 al n. 9 del 13/03/2014;
– Sostituito il decreto dirigenziale del 31 luglio 2013 con il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 riguardante il settimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
– Sostituito il decreto dirigenziale del 30 maggio 2013 con il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 riguardante il terzo elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
– Inserito il decreto ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;
– Inserito il decreto 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.”
– Inserito il decreto interministeriale 18 aprile 2014 “Informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti”
Si allega inoltre l’ampia Appendice Normativa aggiornata a Maggio 2014, pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politche Sociali.
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro
Ultima edizione del Ministero
Appendice Normativa
Ultima edizione del Ministero
Piattaforme di lavoro elevabili, Scheda sicurezza e Check List di controllo
Pubblicato dal CPT di Torino una nuova scheda che analizza le tipologie delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) più diffuse nel settore edile, con riferimento alla norma UNI EN 280:2009.
Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), conosciute anche come piattaforme aeree o elevabili, ponti sviluppabili o più semplicemente cestelli, sono quelle attrezzature definite dalla norma come “ponti mobili sviluppabili”.
Sono diventate un mezzo di lavoro molto diffuso per le seguenti tipologie di lavoro:
- lavori in quota che non richiedono lunghi tempi di esecuzione
- lavori effettuati in punti circoscritti in diverse zone del cantiere
- opere che richiedono di raggiungere in sicurezza punti pericolosi, anche a notevole altezza, per la predisposizione di apposite protezioni (es. parapetti)
La scheda allegata è così strutturata:
- definizione delle PLE
- classificazione delle PLE
- elementi costituenti i dispositivi di sicurezza (dispositivi relativi al telaio e agli stabilizzatori, dispositivi relativi alla struttura estensibile, dispositivi della piattaforma di lavoro)
- dispositivi di comando e di controllo
- fattori di rischio
- istruzione per l’installazione e l’uso
- adempimenti normativi (documentazione, controlli e verifiche, attività di formazione, informazione e addestramento)
Sono presenti, infine, annotazioni tecniche e riferimenti normativi.
Insieme al manuale è fornita una check-list contenente una serie di indicazioni da seguire.
Check-list: Documentazione aziendale obbligatoria
Per garantire alle imprese la chiara individuazione e l’agevole reperimento delle informazioni sui principali obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa è stata presisposta una check-list con l’elenco dei principali documenti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da tenere in azienda, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.
Il documento, predisposto dal Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell’USLL 9 di Treviso, è rivolto alle aziende in cui sono presenti lavoratori dipendenti o equiparati, prende spunto dalle modalità di controllo e tiene conto della documentazione che solitamente viene richiesta durante i controlli ispettivi effettuati dallo SPISAL.
Il contenuto della pubblicazione, pur avendo carattere esclusivamente informativo, è un utile strumento per datori di lavoro, responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, preposti, professionisti e lavoratori per essere sempre informati sulla normativa ed avere un agevole reperimento delle informazioni sui principali obblighi e sui relativi adempimenti imposti.
Evidentemente sarà da valutare ogni singolo caso per individuare gli obblighi richiesti alla propria azienda.
La check-list è così strutturata:
- valutazione dei rischi, certificati, autorizzazioni
- sistemi di gestione della sicurezza
- designazioni, nomine e deleghe delle figure aziendali della sicurezza
- informazione, formazione, addestramento
- registro degli infortuni
- sorveglianza sanitaria e rapporti con il medico competente
- attrezzature macchine ed impianti
- dispositivi individuali di protezione
- gestione delle emergenze
- cantieri temporanei e mobili
- registri e comunicazioni varie