Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 40/2013, del 21/10/2013, d’intesa con gli Istituti previdenziali, ha fornito prime importanti indicazioni riguardo alla possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”, come previsto dall’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 e del D.M. 13 marzo 2013.
Il meccanismo chiarito dalla circolare vuole superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Con tale strumento, pertanto, si è voluto permettere alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
Le disposizione del citato Decreto Ministeriale consentono quindi il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse. Tale Documento, chiarisce la circolare, è rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”. Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A. (v. Ministero del Lavoto circ. n. 12/2012), il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica. A tal proposito è precisato inoltre che tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva.
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Prorogati i bonus per le ristrutturazioni
La detrazione del 65% per il risparmio energetico non morirebbe subito (cioè il 31 dicembre, con prolungamento al 30 giugno 2014 per i condomini) ma resterebbe sino al 31 dicembre 2014, per poi scendere al 50% nel 2015. In sostanza, quindi, chi ha avviato ora i lavori ma non riesce a finire di pagare entro l’anno (beneficiando della detrazione del 65% sulle spese sostenute) potrà tranquillamente concludere i pagamenti nel 2014 senza perdere un euro di detrazione.
Non solo: la proroga a tutto il 2015, anche se con la detrazione ridotta al 50 per cento, permetterebbe la pianificazione di interventi anche di una certa rilevanza, con effetti benefici su tutto il comparto: una delle ragioni per le quali il bonus stentava a decollare è proprio la durata ridotta del periodo entro il quale dover pagare le fatture dell’impresa.
Proroga speciale anche per i condomini: le detrazioni si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La detrazione del 65% si prolunga sulle spese sostenute sino al 30 giugno 2015 e quella del 50% per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Di conseguenza, il termine per la definizione di misure e incentivi selettivi di carattere strutturale per risparmio energetico, recupero edilizio e misure di sicurezza è rimandato al 31 dicembre 2015.
Proroga anche per il bonus ristrutturazioni al 50 per cento: resterebbe sino a tutto il 2014 e scenderebbe al 40% per il 2015, per poi tornare al vecchio 36% dal 2016, sempre con il limite di 96mila euro complessive per unità abitativa.
Nel testo (ancora in forma non definitiva) si parla anche di prorogare il bonus mobili (50% di detrazione su spese sino a 10mila euro) sino al 31 dicembre 2014, sempre in abbinamento obbligatorio coni lavori di recupero edilizio.
Ci mancava solo l’obbligo del POS per i professionisti, obbligatorio dal 2014
Si avvicina il termine del 1° gennaio 2014 entro cui anche gli studi professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, ….) dovranno avere un POS (Point of Sale) per consentire il pagamento ai clienti tramite carte di credito o bancomat abilitate.
Premesso che la pratica attuazione di questo obbligo dipende dall’emissione di un decreto interministeriale, del quale allo stato nulla si conosce, è noto che l’iniziativa è finalizzata ad aumentare i pagamenti in moneta elettronica per combattere l’evasione fiscale.
Posto che i pagamenti da 1.000 euro in su sono già assoggettati all’obbligo della tracciabilità (divieto di uso del contante) è francamente difficile capire perché questo limite non possa essere abbassato a 500 euro o ancora meno (comunque ad un limite compatibile col costo minimo di una prestazione professionale).
La tracciabilità resterebbe così ampiamente garantita, senza oneri per i professionisti e i clienti.
Ma siccome a pensar male eccetera, non si può fare a meno di considerare che l’installazione di oltre due milioni di POS negli studi professionali gioverà solo alle banche, che guadagneranno sulle commissioni e sui canoni del servizio.
Se questa misura fosse indispensabile per combattere l’evasione fiscale potremmo anche sopportarla: ma più che iniquo questo obbligo è inutile e quindi vessatorio; per questo motivo ne auspichiamo la rapida soppressione.
L’effettiva entrata in vigore della misura è però subordinata all’emanazione di un apposito decreto attuativo da parte del Ministero dello Sviluppo economico, che però non è ancora stato emanato.
Attenzione però, perchè la legge non prevede sanzioni per chi non si dota del POS e non è in grado di accettare pagamenti con il bancomat.