Il Dipartimento VVF, con la Circolare. n. 11002 del 12 settembre 2014, fornisce indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi per i campeggi. Le indicazioni riguardano il D.M. 28 febbraio 2014 con cui è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, entrata in vigore il 13 aprile 2014.
Ai fini dell’applicazione del decreto 28/2/2014, si forniscono i seguenti chiarimenti
– i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico – ricettive in aria aperta soggetti alla disciplina di prevenzione incendi se presentano una capacità ricettiva superiore a 400 persone
– quanto al “Sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo” si intende la predisposizione di elementi illuminanti almeno nelle principali aree, quali, ad esempio, punti di raccolta ed incroci della viabilità principale.
Le precisazioni sulla Regola tecnica Campeggi
La regola tecnica, allegata al DM 28/2/2014, ha due percorsi applicativi diversi che vengono chiariti negli aspetti più critici:
– Quello tradizionale “prescrittivo” che riguarda le attività di nuova realizzazione che per quelle esistenti – Titolo I – Attività di nuova costruzione.
Vengono pertanto approfondite alcune tematiche legate a fasce di protezione in cui è possibile mantenere elementi naturali già presenti, distanza tra piazzole ecologiche ed unità abitative, l’installazione di appositi punti fuoco e misurazione della distanza fra i punti di segnalazione manuale di incendio;
– Quello “proporzionale” e “alternativo” applicabile alle sole attività esistenti e basato su un giudizio esperto, che prevede la definizione di contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dei potenziali scenari emergenziali –Titolo II – Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio.
In seguito vengono analizzate alcune disposizioni:
– Parte A: si fa riferimento alla categorizzazione degli Insediamenti Ricettivi in Area Aperta, all’analisi del contesto insediativo, all’habitat insediativo e alla caratterizzazione delle zone omogenee e il lay-out distributivo della viabilità interna carrabile;
– Parte B si fa riferimento alle misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio.
Infine la circolare riporta alcune considerazioni sull’allertamento ed il successivo coordinamento in caso di emergenza antincendio dei soggetti coinvolti, in caso di attività interdipendenti e adeguamento della rete idrica antincendio.
Regola tecnica strutture turistiche
Decreto 28 febbraio 2014