Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15 maggio 2008 (D. Lgs. 81/2008), nel corso del tempo ha subito diverse modifiche ed integrazioni.
Ecco l’ampia Appendice Normativa aggiornata a maggio 2013 pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008): Nuova versione con commenti e note aggiornata a Maggio 2013
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15 maggio 2008 (D. Lgs. 81/2008), nel corso del tempo ha subito diverse modifiche ed integrazioni.
Ecco la versione aggiornata a maggio 2013 pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il testo, corredato da allegati, note e commenti e da un’ampia appendice normativa (vedere altro nostro articolo in merito), è coordinato con le più recenti disposizioni integrative e correttive:
• Decreto Interministeriale 4 marzo 2013: criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
• Decreto Interministeriale 6 marzo 2013: criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
• Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013: D.M. 11 aprile 2011 – chiarimenti;
• Circolare n.12/2013 del 11/03/2013: accordo 22 febbraio 2012 in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – chiarimenti.
• Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013: semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo;
• Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 32 che modifica l’art. 6 comma 8;
• Interpelli dal n. 1 al 7 del 2013;
• sostituzione del Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012 con il Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013 dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
2013 03 05 Verifica periodica attrezzature: chiarimenti su modalità, procedure e tariffe
A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n.9 del 5 marzo 2013 che fornisce indicazioni in merito all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011, a riguardo delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature (Allegato VII del D. Lgs. 81/2008), nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti verificatori
Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008): Nuova versione con commenti e note aggiornata a novembre 2012
Il Testo Unico sulla Sicurezza ha subito varie modifiche ed integrazioni nel corso del tempo, attraverso correttivi (v. Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106) e successivi ulteriori decreti.
Tra gli ultimi aggiornamenti, ricordiamo:
- Legge 12 Luglio 2012, n. 101, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, di conversione del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57;
- Decreto Interministeriale del 6 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 18 settembre 2012;
- Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012, come da errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012.
In allegato proponiamo il testo coordinato con le ultime modifiche, con note e commenti, realizzato dal Ministero del Lavoro, aggiornato a novembre 2012.
Regione Piemonte – Nuovo Regolamento del Volontariato di Protezione Civile
Il D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R “Regolamento regionale del volontariato di protezione civile” ha abrogato il precedente regolamento del Volontariato di P.C. datato 18 ottobre 2004, n. 9/R., contenuto all’interno delle note “Linee Guida per la redazione dei Piani Comunali di P.C.” (libretti blu).
Questo nuovo regolamento regionale, affronta vari aspetti fondamentali per il Volontariato di Protezione Civile e dei rapporti, e responsabilità, che intercorrono con l’Amministrazione Comunale:
- disciplina le attività e l’organizzazione del volontariato comunale di P.C.,
- definisce i requisiti ed i compiti dei gruppi comunali,
- definisce le modalità di attivazione ed impiego del Volontariato, soprattutto in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone,
- definisce le modalità di utilizzo degli emblemi e dei segni di riconoscimento su mezzi e attrezzature.
Le suddette prescrizioni sono reperibili agli artt. 1 – 3 – 14 – 17 e 19.
le organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile hanno 180 gg. di tempo dalla data del 23/07/2012 per adeguarsi.
leggere sotto il testo della normativa
Nota dell’ANCE su Formazione e Sicurezza sui luoghi di lavoro
il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro fornisca a ciascun lavoratore un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza; i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza tra Stato, Regioni e Province autonome.
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
A completamento del recente Accordo, L’ANCE ha fornito utili indicazioni per chi svolge attività di formazione in materia di salute e sicurezza, di prevenzione e protezione (lavoratori, dirigenti, datori di lavoro).
Scopo della pubblicazione dell’ANCE è “fare chiarezza” su un tema fondamentale come quello della formazione dei lavoratori autonomi aiutando le figure preposte nell’organizzazione, nella realizzazione e nella verifica di attività formative previste dalla norma.
Il documento contiene indicazioni su:
Efficacia degli accordi
Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione
Formazione in modalità e-learning
Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
Aggiornamento della formazione
La formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Decorrenza dell’aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 81/2008
vedere il testo della Nota
Verifiche periodiche attrezzature, circolare ministeriale n.23
Ancora il 13 agosto la stessa Direzione generale delle relazioni industriali ha emesso una seconda circolare la “23″, contenente dieci chiarimenti in merito agli obblighi riguardanti le verifiche periodiche
ROMA – La Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del ministero del Lavoro ha diramato il 13 agosto 2012 la circolare n.23 con la quale risponde ai numerosi quesiti ricevuti in merito all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″.
Sono dieci le questioni sulle quali interviene dando indicazioni su obblighi, procedure burocratiche e modalità di raccordo alla disciplina vigente.
Per quanto riguarda la procedura burocratica al primo punto la Direzione esplicita la possibilità per uno stesso datore di lavoro di fare unica richiesta cumulativa di verifica periodica di attrezzature con date di scadenza di verifica diverse. Importante in questo caso è indicare per ogni attrezzatura la reale data di scadenza.
Al secondo punto la direzione interviene per chiarire che “Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come “servizi di natura intellettuale”, e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell’articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo”. Non è quindi necessario per il datore di lavoro dover produrre un DVR per valutare i rischi correlati all’attività di verifica attrezzature.
Sempre in materia di procedura burocratica al punto tre si chiarisce che , in caso di attrezzature noleggiate o concesse in uso, la richiesta di verifica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso.
Le circolare interviene poi per chiarire alcuni casi di attrezzature escluse dall’obbligo di verifica.
Le disposizioni del D.M. 11.04.2011, non si applicano alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, per esempio quelle condominiali e ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico.
Le cosiddette “americane”, sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., e non rientrano nelle tipologie elencate nell’Allegato VII del succitato decreto.
I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della norma UNI ISO 4306-1.
I carrelli commissionatori, che sono quelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature, non rientrano tra le attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. poiché non si configurano, come ponti mobili sviluppabili.
La circolare chiarisce infine gli obblighi di lavoro nel caso di attrezzature soggette a periodi di inattività e in merito allo spostamento delle attrezzature di lavoro, chiarendo che la periodicità non è interrotta da periodi di inattività e che quindi le attrezzature, anche se ferme, se scaduti i termini, devono obbligatoriamente essere sottoposte a verifica prima del loro riutilizzo.
Lo spostamento delle attrezzature di cui è stata richiesta verifica deve essere comunicato dal datore di lavoro al “soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura”.
In merito in ultimo al raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro la circolare prevede due diverse casistiche e definisce le relative procedure di applicazione. La procedura si differenzia nel caso in cui le attrezzature di lavoro, elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., siano state fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, o che siano state fabbricate “in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE.”
visualizza il testo della Circolare
Elenco delle attrezzature soggette a verifica
Verifiche periodiche, circolare Ministero “22″ del 13 agosto 2012
ROMA – Emessa dalla Direzione generale delle relazioni industriali e dei Rapporti di lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la circolare n. 22 del 13 agosto 2012 relativa alla “Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4 marzo 1982 e nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i”.
La circolare, indirizzata alle Direzioni territoriali per il Lavoro, riguarda gli obblighi sanciti dal Decreto ministeriale 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo, nello specifico, di espletare l’obbligo, in capo al ministero del Lavoro di inviare “all’INAIL e alle ASL territorialmente competenti la documentazione in suo possesso, riguardante le attrezzature di lavoro rientranti nel Decreto ministeriale 4 marzo 1982, rispettivamente ai fini della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive alla prima”.
Nel caso di attrezzature mai sottoposte a verifica periodica la documentazione dovrà essere inviata alle sedi INAIL ex ISPESL, territorialmente competenti. Nel caso di attrezzature già verificate la documentazione dovrà essere trasmessa alle sedi ASL/ARPA, territorialmente competenti.
Inoltre, tenendo conto dell’obbligo di verifica introdotto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC), la Direzione generale invita le sedi territoriali a trasmettere una copia della documentazione (autorizzazione alla costruzione e all’impiego ex articolo 30 del D.P.R. 164/1956) alla sede centrale dell’INAIL, Dipartimento certificazione e conformità prodotti e impianti in modo tale che l’Istituto possa gestire le prime verifiche.
“Mattone Sicuro” partite le operazioni di controllo per 15000 imprese edili
Le ispezioni saranno mirate al contrasto dell’impiego di lavoratori irregolari o in nero, del caporalato e degli appalti illeciti, nonché al contenimento del fenomeno infortunistico, attraverso la verifica delle condizioni di lavoro, anche sotto il profilo prevenzionistico.
Tale operazione prevede un’attività di vigilanza focalizzata sulla lotta del lavoro nero, degli appalti illeciti e del caporalato e un piano di controlli sulle condizioni di lavoro volto a prevenire gli infortuni sul lavoro, specialmente quelli riguardanti il settore edilizio.
I Comandi provinciali dei Carabinieri e le Direzioni territoriali del lavoro (DTL) lavoreranno di concerto a livello regionale per la realizzazione dei controlli pianificati
La vigilanza sarà svolta nel periodo dal 21 maggio al 30 settembre 2012 e avrà l’obiettivo di sottoporre a controllo almeno n. 15.000 aziende edili dislocate su tutto il territorio nazionale. Le attività ispettive e di sospensione del lavoro, sono normate dall’ art. 14 del D.Lgs.81/08 s.m.i. oltre che dalla Circolare n. 33 del 10 novemre 2009 che riguarda nello specifico i provvrdimenti di sospensione delle attività imprenditoriali di cui all’art.14 come modificato dall’art. 11 del D.Lgs n.106/2009. Il numero di visite ispettive che saranno attivate per ogni regione sono:
In Abruzzo 820 imprese
In Basilicata 210 imprese
In Calabria 890
In Campania 1.950
In Emilia Romagna 950
In Friuli Venezia Giulia 370
Nel Lazio 1.120
In Liguria 800
In Lombardia 1.200
Nelle Marche 600
In Molise 290
In Piemonte 1.160
In Puglia 1.670
In Toscana 1.280
In Sardegna 1.180
In Umbria 310
In Valle D’Aosta 20
In Veneto 680
La pianificazione degli accessi sarà preceduta da un’operazione diintelligence.
Testo unico sulla Sicurezza – aggiornato ad Aprile 2012
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il Decreto legislativo n. 106/2009
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Aggiornato agli accordi del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Permanente
per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano,
in vigore dal 26 gennaio 2012, per la formazione dei lavoratori e dei datori di
lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Visualizza Il testo Unico aggiornato ad aprile 2012 fonte: www.puntosicuro.it
Ecco il testo Unico aggiornato a Marzo 2011 (versione interessante per le possibilità di collegamento tra le parti e i vari aggiornamenti)