Il 9 maggio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 231/2017 che contiene le disposizioni applicative in materia di etichettatura degli alimenti. Previste sanzioni fino a 24mila euro per l’omessa indicazione degli allergeni su menù, apposito registro o in altra modalità. Confermata anche l’obbligatorietà di indicare i prodotti decongelati e di avere un cartello completo con tutti gli ingredienti usati nei prodotti, oltre che degli allergeni specifici per singolo prodotto.
Multe molto salate (fino a 24mila euro!) per chi omette di indicare l’eventuale presenza di allergeni su menù, apposito cartello o con altra modalità.
Lo ha deciso il D.Lgs. n. 231/2017, che contiene le disposizioni applicative e le sanzioni relative al Reg. UE n. 1169/2011 in materia di etichettatura degli alimenti. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 febbraio, il Decreto è entrato in vigore il 9 maggio 2018.
Tra le disposizioni di maggior interesse per le imprese (pubblici esercizi o negozi di alimentari):
- l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati sul menù, apposito registro o altra modalità, ma sempre supportata da una precisa documentazione scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo;
- la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni (da 3.000 a 24.000 euro) e per l’indicazione con modalità difforme da quella normativamente prevista (da 1.000 a 8.000 euro) con possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese;
- la conferma della disciplina del cartello recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria. Tuttavia, l’obbligo di indicazione degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto;
- l’indicazione di decongelato sui prodotti con applicazione delle deroghe previste.
Noi di Studiosicurezza siamo a disposizione per la predisposizione del manuale di Autocontrollo HACCP e del libretto degli allergeni
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