Dal 18 Marzo 2014 è entrato in vigore il Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013 per i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, come previsto a 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 Marzo 2013.
La Commissione Consultiva Permanente ha sancito i requisiti richiesti ai formatori. Viene considerato qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possiede il prerequisito (Diploma di scuola secondaria di secondo grado) ed uno dei sei criteri definiti dal decreto e riportati nell’allegato.
Il prerequisito ed i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori, mentre, per i Datori di Lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori, non viene richiesto il prerequisito.
Il decreto contiene comunque una Misura transitoria e una Clausola di salvaguardia per salvare le situazioni in corso: in base alla Misura transitoria, il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione non sono vincolanti per corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del documento in GU (ma sono tenuti all’aggiornamento triennale).
In base alla Clausola di salvaguardia (art.1.6), i docenti non in possesso del prerequisito (alla data di pubblicazione del documento sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 18 marzo 2013) possono svolgere l’attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei 6 criteri previsti.
In base all’articolo 4 del DIM 6 marzo 2014, per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del decreto, i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori anche solo in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all’Accordo per la formazione del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.
Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013
Dettaglio Criteri per i Formatori (tratto da InSic.it)